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Inquinamento e traffico urbano: svolta della Cassazione

  • Pubblicato da: marco.zaffino
  • Data:

La Corte di Cassazione conferma la condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni per le immissioni acustiche e ambientali da traffico

Recentemente, in data 12.11.2025, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti del Comune di Roma sia al risarcimento dei danni sia alla riduzione del limite di velocità sulla strada oggetto della controversia come esecuzione in forma specifica ex art. 2058 cc. Ad avviso della Suprema Corte, la Pubblica Amministrazione, quando viola regole tecniche o canoni di diligenza relativi alla gestione di beni pubblici (provocando, così, immissioni acustiche e ambientali intollerabili), può essere condannata dal giudice ordinario non solo al risarcimento dei danni, ma anche all’adozione delle misure necessarie a ridurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, trattandosi di attività materiale soggetta al principio del neminem laedere e non di esercizio di potere autoritativo. Il caso riguardava un gruppo di residenti in immobili ubicati in via del Foro Italico, i quali convenivano in giudizio l’amministrazione comunale lamentando di subire immissioni acustiche e ambientali intollerabili, a causa del traffico cittadino. Nella loro domanda chiedevano la duplice condanna dell’amministrazione comunale non solo al risarcimento del danno, ma anche all’adozione delle misure idonee a porre fine a quella situazione, giudicata oltre la soglia di tolleranza. Il punto centrale e più delicato della decisione risulta essere l’affermazione della giurisdizione del GO nella causa in oggetto. La Cassazione, in motivazione, si limita (a dire il vero, senza eccessivo approfondimento) a parlare di “attività materiale” della PA; eppure, a una lettura più attenta, emerge una perplessità difficilmente superabile, ossia l’esistenza di un potere pubblico preordinato al bilanciamento di tutti gli interessi in gioco che si manifesta, nel caso di specie, nello stabilire i limiti di velocità veicolare nel rispetto dei parametri sanciti dal Codice della strada. Questi due aspetti – e cioè la presenza di un pubblico potere (discrezionale o vincolato) e la necessità di operare un bilanciamento fra differenti e spesso divergenti interessi – dovrebbero tendere ad escludere l’esistenza di un’attività puramente materiale sindacabile di fronte al GO, e quindi la violazione di un diritto soggettivo come petitum sostanziale. Appare preferibile perciò la tesi secondo cui, nei casi di immissioni intollerabili, la giurisdizione va radicata davanti al giudice amministrativo, dinanzi al quale, eventualmente, il limite di velocità potrà essere sindacato per eccesso di potere o per le ulteriori ipotesi previste dall’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, con eventuale richiesta di risarcimento del danno per lesione dell’interesse legittimo e, qualora ne sussistano i differenti presupposti sanciti all’art. 31 comma 3 del Codice del processo amministrativo, anche dell’azione di adempimento pubblicistico prevista dal Codice del processo amministrativo come previsto dall’art. 34 comma 1 lettera C.

 

Autore: Dott. Ludovico Grosso, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino

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